La nostra Costituzione sancisce la libertà di culto.
Articoli della nostra Costituzione che sanciscono la libertà di culto nella nostra Repubblica Italiana
L’articolo formula il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, come diritto fondamentale degli italiani.
L’uguaglianza è di fronte alla legge: per un cittadino cattolico, ebreo, musulmano o ateo, a legge non cambia e i suoi diritti restano i medesimi
Esso si riferisce a tutte le altre religioni, che non sia la cattolica(art 7), ed esprime il principio del pluralismo religioso.
Fino a che il cattolicesimo, nel 1984, non cessò di essere religione di Stato, questo articolo non poteva essere realmente applicato.
Fondamentale è il principio che le religioni sono egualmente libere, però devono rispettare la legge italiana, ed è necessario compiere intese con lo Stato per regolare i rispettivi rapporti.
Lo Stato non riconosce quindi religioni “personali” o di gruppi che non dialogano con lo esso stesso.
La Corte costituzionale nel 1993 ha legiferato che non è legittimo discriminare una religione perché tutte le religioni rappresentano i bisogni religiosi dei suoi fedeli.
Questo articolo garantisce la libertà religiosa e il riconoscimento di tutte le religioni da parte dello Stato.
Esso è stato possibile applicarlo dopo il 1984, quando la religione cattolica cessò di essere la religione di Stato.
Garantisce inoltre la legittimità di predicare la religione e di diffonderla.
Questo articolo rafforza il precedente a proposito della libertà di culto.
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