PROPOSTA DI INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E ASSOCIAIZONI ISLAMICHE PER IL RICNOSCIMENTO DELL’ISLAM IN ITALIA

Preambolo

La Repubblica italiana e la Consulta Islamica che sarà un insieme di Associazioni Islamiche che aderiranno alla successiva presentazione della proposta di Intesa (di seguito per brevità indicata anche come «Consulta»), richiamandosi ai principi di libertà religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 e successive integrazioni, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881; Garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione senza discriminazione, considerato che in forza dell’art. 8, secondo e terzo comma, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d’intese con le relative rappresentanze, riconosciuta l’opportunità di addivenire a tale intesa convengono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione musulmana ai sensi del ‘art. 8 della Costituzione.
Considerato
 Che uno dei principi della «Consulta» è obbedire, onorare e sostenere le leggi italiane;
 Preso atto che le Consulta intende partecipare alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF;
 Riconosciuta l’opportunità di addivenire ad un’intesa;

Propone

Art. 1
(Libertà religiosa)
1.1) In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione musulmana, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La Consulta ha la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
1.2) È garantita alla Consulta, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 2
(Autonomia della Consulta)
2.1) La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia della Consulta liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.
2.2) La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, di cui l’articoli 3, le celebrazioni di culto, l’organizzazione della Consulta, degli enti, delle istituzioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale.
2.3) La Repubblica italiana garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione con la Consulta in Italia con le varie Associazioni Islamiche riconosciute e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.

Art. 3
(Albo degli Imam in Italia)
Viene istituito presso il ministero degli Interni l’Albo degli Imam che professano in Italia
3.1) Può accedere all’Albo degli Imam chi è in assenza di sentenze di condanna definitiva in Italia e nel Paese di provenienza;
3.2) Conoscenza della lingua Italiana;
3.3) Residenza in Italia da almeno 5 anni (tranne per gli Imam invitati per eventi o festività religiose temporanee);
3.4) Maggiore età;
3.5) Conoscenza dei punti salienti della Costituzione Italiana e conoscenza base in materia di integrazione;
3.6) Conoscenza base dei strumenti amministrativi e gestionali per poter guidare un’Associazione religiosa;
3.7) Assenza di collegamenti diretti o indiretti del richiedente con personaggi o organizzazioni terroristiche;
Successivamente potranno accedere dopo un percorso di educativo in ambito religioso, creato in concomitanza con le istituzioni formative italiane ed estere.

Art. 4
(Registro Moschee in Italia)
Viene istituito presso il Ministero degli Interni il Registro delle Moschee in Italia, Chi vuole aprire una Moschea deve presentare
4.1) Documentazione edilizia e catastale relativa all’immobile adibito a luogo di culto;
4.2) Provenienza di eventuali fondi;
4.3) Nominativi Ministri di culto;
4.4) Promulgare il sermone in lingua italiana e araba;
4.5) Indicare eventuali attività di insegnamento (madrasa);
4.6) Indicare il soggetto giuridico gestore.

Art.5
(Prescrizioni religiose)
Ai musulmani che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato. La macellazione eseguita secondo il rito musulmano continua ad essere regolata dal Decreto ministeriale Il giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione musulmane.

Art. 6
(Venerdì)
La Repubblica Italiana riconosce ai musulmani il diritto di osservare il riposo di venerdì. I Musulmani dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo di venerdì come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il venerdì sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell’esigenza del rispetto del riposo di venerdì. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati musulmani che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di venerdì. Si considerano giustificate le assenze degli alunni musulmani dalla scuola nel giorno di venerdì su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne.

Art. 7
(Altre festività religiose)
Alle seguenti festività religiose musulmane si applicano le disposizioni relative al riposo di venerdì di cui all’art. 6:
A) Eid ul fitr;
B) Id al-adha;

Art. 8
(Assistenza religiosa ai militari)
L’assistenza spirituale ai militari musulmani è assicurata dai ministri di culto designati a tal fine sulla base di intese tra la consulta e le autorità governative competenti. I militari musulmani hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare. Qualora non esistano moschee o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militari musulmani potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare le moschee più vicina. In caso di decesso in servizio di militari musulmani, il comando militare avverte la Comunità competente, onde assicurare, d’intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito musulmano.
(Assistenza religiosa ai ricoverati)
L’assistenza spirituale ai ricoverati musulmani negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri di culto. L’accesso ditali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

Art. 9
(Assistenza religiosa ai detenuti)
Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale dai ministri di culto reperibili designati dall’Albo. L’assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L’assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dell’istituto penitenziario. Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.

Art. 10
(Insegnamento religioso nelle scuole)
10.1) La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.
10.2) Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di cui al comma 1, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalità che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.
10.3) La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della Consulta il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell’ambito delle attività facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, con modalità concordate dalla Consulta con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della Consulta.

Art. 11
(Scuole islamiche- Madrasse)
Alle Comunità, alle associazioni e agli enti musulmani, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.
11.1) La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Consulta il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
11.2) L’istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione.
11.3) Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parità possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

Art. 12
(Matrimonio)
12.1) Ferma restando l’autonomia della Consulta in materia religiosa o di culto, la Consulta riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.
12.2) La Repubblica riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto delle Associazioni Islamiche, di cittadinanza italiana e iscritti all’Albo degli Imam, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
12.3) La Consulta riconosce l’applicazione del matrimonio monogamo poiché non entra in contrasto con la Shar’ia essendo la Repubblica Italiana uno stato non musulmano.
12.4) Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2 comunicano tale intento all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
12.5) La Consulta riconosce l’Impossibilità di contrarre secondo matrimonio se una delle parti è regolarmente e civilmente impegnata;
12.6) L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
12.7) Subito dopo la celebrazione, l’Imam spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi possono altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell’atto di matrimonio.
12.8) Il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l’atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall’ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all’ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione un originale dell’atto di matrimonio insieme al nulla osta.
12.9) L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità formale dell’atto e l’autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale.
12.10) Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
12.11) in caso di divorzio tra le parti verranno utilizzati i sistemi normativi italiani con i crismi sharitici.
Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell’atto di matrimonio insieme al nulla osta all’ufficiale di stato civile del comune
dove è avvenuta la celebrazione.

Art. 13
(Tutela degli edifici di culto)
13.1) Gli edifici aperti al culto pubblico delle Consulta, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità della Consulta;
13.2) Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare negli edifici di cui al comma 1 per l’esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della Consulta responsabile dell’edificio;
13.3) La Repubblica prende atto che le attività di culto della Consulta possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Consulta;
13.4) L’autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla Consulta per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi ed alle relative pertinenze si applica l’articolo 17, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, nonché le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

Art. 14
(Tutela dei beni culturali)
La Repubblica e la Consulta collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della Consulta.

Art. 15
(Cimiteri)
15.1) I piani regolari cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali; per la sepoltura dl defunti musulmani;
15.2) Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un area adeguata nel cimitero;
15.3) Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti musulmani dei cimiteri comunali hanno durata di 99 anni;
15.4) Nei cimiteri musulmani è assicurata l’osservanza delle prescrizioni rituali musulmane;
15.5) L’inumazione nei reparti della Consulta ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia.

Art. 16
(Norme di attuazione)
Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Consulta e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 17
(Regime tributario)
Agli effetti tributari le Comunità e gli enti musulmani civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione. Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 18
(Integrazione donne musulmane)
Tramite il progetto Amicannisa la Consulta si impegna a realizzare il progetto avente l’obiettivo di raggiungere una reale integrazione della popolazione femminile musulmana che risiede in Italia nel tessuto sociale.

 

 

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