STATUTO
Art. 1 – COSTITUZIONE
È costituita l’associazione di Promozione Sociale “ Associazione Nazionale Musulmani Italiani” in breve Associazione o Movimento
1.1. È un Movimento che si basa sui principi di libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale e merito.
1.2. Il Movimento Associazione Nazionale Musulmani Italiani aps promuove nel rispetto della sovranità nazionale, delle leggi dello stato italiano, la pacifica convivenza di etnie e confessioni religiose. Partecipando in prospettiva all’amministrazione e al governo della Nazione.
Art. 2 – SEDE
2.1. L’associazione ha sede in Via Vittorio Emanuele II, 50, 73052 Parabita (Lecce), il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria
2.2. L’associazione potrà istituire sezioni distaccate nell’ambito del suo territorio, sezioni che saranno disciplinate dalle norme del presente statuto.
Art. 3 – OGGETTO E SCOPO
3.1. L’associazione non ha scopo di lucro, svolge attività di promozione sociale e persegue fini di solidarietà sociale nell’ambito del proprio oggetto..
Scopo dell’associazione è:
• Avere una rappresentanza italiana musulmana nella società civile italiana facendo salva la loro fede, identità, tradizione, cultura ed educazione;
• Tutela e rappresentanza a livello istituzionale per i musulmani italiani, di seconda generazione e cittadini stranieri;
• Promuovere l’instaurazione di rapporti e dialoghi con le altre confessioni religiose e credenze, e con altri soggetti sociali anche laici;
• Tutte le attività correlate per avere un’Islam di matrice italiana;
• Tutelare tutti i musulmani italiani e non, e tendere all’unione dei musulmani e delle coppie miste;
• La diffusione culturale tramite le certificazioni Halal, Muslim Friendly e Muslim Hospitality;
• La promozione turistica tramite le certificazioni Halal, Muslim Friendly e Muslim Hospitality;
• La promozione del territorio tramite le certificazioni Halal, Muslim Friendly e Muslim Hospitality;
• La promozione turistico/culturale tramite le varie vie di comunicazione;
• Collaborare con altre associazioni, imprese ed enti organizzando manifestazioni e dibattiti intesi a favorire gli scambi culturali e turistici, avvalendosi, per questo fine, della stampa e di ogni altro mezzo di comunicazione e diffusione;
• Promuovere l’instaurazione di rapporti commerciali, culturali e turistici tra l’Italia e gli altri paesi;
• Creazione di un’Accademia di cucina Halal;
• Progettazione e gestione centri di accoglienza;
• Creazione progetti integrativi;
• Creazione ente caritatevole musulmano;
• Gestione centri culturali;
• Attività di sensibilizzazione;
• Tutto il necessario seguendo le normative italiane alla tutela del cittadino musulmano
3.2. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali ,ed ai principi dell’ordinamento comunitario, internazionale e del diritto italiano, sono espressamente vietate.
Art. 4 – PARTRIMONIO E MEZZI FINANZIARI DELL’ASSOCIAZIONE
4.1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
Beni mobili ed immobili che giungono all’associazione a titolo di elargizione e contributi da parte di enti pubblici e privati e da parte di persone fisiche, e che diverranno di proprietà dell’Associazione;
• Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
• Donazioni e lasciti vincolati a scopi specifici.
4.2. I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono da:
Quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
Contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
Utili derivanti da manifestazioni o partecipazione ad esse;
Introiti realizzati nello svolgimento della propria attività;
Ogni mezzo, che non sia in contrasto con le leggi islamiche e con quelle dello Stato Italiano, utilizzato per appoggiare e sostenere il finanziamento dell’Associazione ed arricchire il suo patrimonio.
4.3. I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedono la corresponsione di un interesse sotto qualsiasi forma.
Art. 5 – SOCI E CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
5.1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, musulmane e maggiori di età, purché tutti condividenti gli scopi dell’Associazione, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che ottengano risposta positiva.
L’Associazione ha tre categorie di soci:
a) Soci fondatori: sono i soci che parteciparono alla costituzione della Associazione;
b) Soci ordinari: sono le persone fisiche che facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo, la ottengano e sottoscrivano e versino la quota associativa annuale, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio direttivo, entro 10 (dieci) giorni dall’iscrizione nel Libro dei Soci. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per i computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicare le ragioni di diniego. Avverso il rigetto della domanda di ammissione è possibile il ricorso all’Assemblea Generale ordinaria che delibera in merito alla prima riunione.
c) soci onorari: sono persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell’Associazione e si siano distinte per attività svolte a favore dell’attività islamica. La loro nomina verrà decretata, previo parere del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea Generale Ordinaria, nella prima riunione utile. I soci onorari non hanno diritto di voto.
5.2. Il numero dei soci è illimitato.
5.3. Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
5.4. L’ammissione dell’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato dare le proprie dimissioni.
5.5. Perde la qualità di socio, oltre chi si dimette, anche:
– chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
– chi, in qualunque modo, danneggia moralmente e/o materialmente l’Associazione o fomenti dissidi tra i soci;
– chi non osserva le disposizioni contenute nell’atto costitutivo, nello statuto e nel regolamento interno oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
– chi, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo nei confronti dell’Associazione;
– chi non ottemperi al pagamento delle quote sociali.
5.6. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto legittimano l’esclusione di un socio nell’interesse dell’Associazione con provvedimento appellabile davanti all’Assemblea generale ordinaria. 5.7. I soci receduti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, inoltre le quote sociali sono intrasferibili.
Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
6.1. L’assemblea Generale;
6.2. Il consiglio direttivo;
6.3. La giunta esecutiva
6.4. Il Presidente;
6.5. Il Tesoriere;
6.6. Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali vengono assunte e assolte a titolo gratuito.
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
6.1.1. L’assemblea è costituita dai soci effettivi. E’ presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano. Deve essere convocata, in prima e seconda convocazione, dal suddetto Presidente almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta che dovrà indicare il luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare, ovvero con altri mezzi ammessi e consentiti dalla legge con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’anno sociale per l’approvazione del bilancio e potrà essere convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno il 20% (venti per cento) degli associati.
Hanno diritto ad intervenire i soci che siano in regola con i versamenti.
6.1.2. In sede ordinaria:
* delibera, in prima convocazione a maggioranza e alla presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti e qualunque sia il numero degli intervenuti;
* elegge il Consiglio direttivo e fissa le linee programmatiche dell’Associazione, esamina ed approva il bilancio predisposto dal Consiglio direttivo;
6.1.3. In sede straordinaria:
* è convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno i 2/3 (due terzi) degli associati.
* delibera eventuali modifiche dello Statuto – che non potranno essere comunque in contrasto con gli scopi sociali, con la cultura islamica, con la Legge Italiana e le norme comunitarie e internazionali con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione, e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti in seconda convocazione.
* delibera sullo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
6.1.4. Decide in seconda istanza in merito all’espulsione del socio decisa dal Consiglio direttivo, in presenza di gravi motivi, con delibera approvata dai 2/3 (due terzi) degli associati sia in sede di assemblea ordinaria sia in sede di assemblea straordinaria.
6.1.5. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
6.1.6. Le deliberazioni risulteranno su appositi verbali sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario; qualora il Segretario dovesse essere assente, da un segretario eletto per la circostanza tra i presenti.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
6.2.1. Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 9 membri eletti dall’Assemblea Generale i quali rimarranno in carica per anni 4 (quattro). Il numero dei suoi membri verrà stabilito in occasione di ogni elezione, ed al suo interno verranno eletti un Presidente, che è anche il Presidente dell’associazione, due Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
6.2.2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su richiesta del Presidente o di un terzo dei membri del Consiglio medesimo. E’ convocato dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni.
6.2.3. Il Segretario, che è anche Segretario della associazione, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea e del Consiglio direttivo; coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento della Amministrazione della associazione.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee del Consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti alla associazione.
6.2.4. Il Consiglio direttivo è il supremo organo direttivo dell’Associazione ed è responsabile di fronte all’Assemblea della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività inerenti lo scopo sociale. E’ investito di ogni potere decisionale sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione, per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare spetta al Consiglio direttivo:
– fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità in ordine all’esecuzione ed al controllo dell’esecuzione stessa;
– determinare gli importi delle quote sociali dovute dai soci;
– predisporre il bilancio, eventualmente avvalendosi di consulenti esterni;
– designare e nominare rappresentanti e delegati in organismi esterni;
– designare e nominare i Vice Presidenti;
– designare e nominare il Segretario dell’Associazione;
– disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione e la decadenza dei soci;
– attuare le delibere dell’Assemblea;
– nominare i consiglieri membri della giunta esecutiva.
6.2.5. Tutti i membri del Consiglio direttivo hanno pari dignità e deliberano collegialmente. Delibera a maggioranza in base al numero dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Quanto deliberato dal Consiglio direttivo sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e del Segretario.
6.2.6. Ciascun consigliere può rinunciare al suo incarico dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio direttivo, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori nominati dall’assemblea.
GIUNTA ESECUTIVA
6.3.1. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare, a maggioranza semplice dei suoi componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dai due Vice-Presidenti ai quali può delegare proprie attribuzioni.
6.3.2. Opera solo in casi straordinari e per deliberare su situazioni di urgenza dove non è possibile convocare l’intero Consiglio Direttivo, al quale, comunque, deve presentare il suo operato.
IL PRESIDENTE
6.4.1. Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei voti, ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione, ne è l’esclusivo portavoce, è l’unico autorizzato a parlare in nome e per conto dell’Associazione, e dirige le attività della stessa; convoca e presiede il Consiglio direttivo e sovrintende all’attuazione delle delibere assunte; si occupa altresì delle pubbliche relazioni con le Istituzioni Locali e con il mondo professionale; in caso di temporaneo impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano, salvo delega speciale espressa dal Presidente.
6.4.2. Il Presidente, inoltre:
* può delegare un altro membro del Consiglio per il compimento di singoli atti e per determinati compiti o funzioni;
* è autorizzato, congiuntamente e/o disgiuntamente con il Tesoriere, a stipulare con qualunque Istituto di credito, postale o bancario, contratti di apertura di credito, anticipazione e sconto, stipulare contratti di conto corrente, aprire conti bancari e compiere ogni altra operazione finanziaria e bancaria utile all’Associazione, nonché a stipulare convenzioni;
* è autorizzato, altresì, a compiere, in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio direttivo, tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le autorità competenti e quelle dirette all’acquisto della personalità giuridica.
IL TESORIERE
6.5.1. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo, custodisce somme e valori dell’Associazione, cura la gestione della cassa dell’associazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo per la presentazione alla Assemblea.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
6.6.1 Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall’Assemblea, decide inappellabilmente, senza formalità di procedura, su eventuali controversie insorte tra gli Organi, tra i Soci e tra questi e l’Associazione per questioni riguardanti l’attività sociale e su eventuali controversie riguardanti l’interpretazione del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento Interno.
Art. 7 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
7.1. L’esercizio sociale ha durata annuale e si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.
7.2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti).
7.3. Il Bilancio Preventivo dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria entro il 28/02 di ogni anno.
7.4. Il Bilancio Consuntivo, accompagnato da una relazione di cassa, reso pubblico mediante affissione nei locali della sede, dovrà essere sottoposto entro quattro mesi all’approvazione dell’Assemblea. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Art. 8 – AVANZI DI GESTIONE
8.1. L’Associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse: è pertanto vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per Legge o effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima struttura.
Art. 9- MODIFICHE STATUTARIE
9.1. Le modifiche allo statuto, purché coerenti con gli scopi sociali, debbono essere approvate con voto favorevole dei due terzi dei soci dell’Associazione espresso nel corso di un’ assemblea generale ordinaria o straordinaria.
9.2. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e la cultura islamica e con la legge italiana, comunitaria ed internazionale.
Art. 10 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
10.1. L’Assemblea generale o straordinaria che delibera lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole dei ¾ dei soci, provvede anche alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà avvenire a favore di Enti, Associazioni ed Organizzazioni Islamiche ONLUS e non, comunque non lucrative e di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Regolarmente iscritta all’albo delle associazioni con codice fiscale: 90050310755 del 19/06/2018
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